La Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020) ha introdotto importanti novità per i tributi locali.
Con la finalità di semplificare la gestione dei tributi locali, è stato eliminato il precedente assetto della I.U.C. che comprendeva le tre componenti tributarie (IMU – TASI – TARI), con la conseguente abolizione della TASI e l’istituzione della nuova IMU.
Pertanto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, rimane la TARI, viene abolita la TASI e viene rinormata l’IMU.
La nuova IMU mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019. Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo (come stabilito dalla normativa nazionale).
Solo per il 2020 l’acconto da versare a titolo di IMU dovrà essere uguale al 50% di quanto dovuto nel 2019 per IMU e TASI (quindi facendo riferimento alla situazione immobiliare e alle aliquote anno 2019).
Entro il 31/07/2020 il Comune, dovrà provvedere ad emanare il regolamento della “nuova IMU”, con le relative aliquote per l’anno 2020, che indicativamente saranno date dalla somma delle aliquote IMU e della abolita TASI.
Dichiarazione IMU 2020 – A differenza di quanto previsto per gli anni 2018 e 2019, ritorna la scadenza del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione.
Cittadini A.I.R.E. – Dal 2020 non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Quindi tutti gli immobili ubicati in Italia e posseduti da cittadini A.I.R.E. (pensionati e non) sono soggetti a imposta, senza eccezione.
I cittadini A.I.R.E. che non possono pagare con F24 potranno effettuare il versamento dell’imposta con Bonifico Bancario. Le coordinate bancarie sono rilevabili nell’area “Amministrazione Trasparente” accessibile dalla home page del sito istituzionale del Comune – Sezione “Pagamenti dell’amministrazione” – sottosezione “Iban e pagamenti informatici”.
In generale è buona norma inserire nella causale del versamento gli stessi dati contenuti nel Modello F24, ovvero:
– codice fiscale o partita IVA del contribuente;
– imposta versata, codice tributo e se trattasi di “acconto” o “saldo”;
– anno di riferimento.
Settore Turistico – L’art. 177 del D.L. 19.05.2020, n.34 (Decreto Rilancio) prevede l’esenzione della prima rata dell’IMU relativamente a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché’ immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’ufficio Tributi rimane a disposizione dei contribuenti, per ulteriori informazioni, negli orari di apertura al pubblico: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 – lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00:
– recapiti telefonici: 0872/619124-49
– mail: tributi@comunsanvitochietino.gov.it.
Si informano i contribuenti, inoltre, che attraverso il link sottostante è possibile calcolare autonomamente l’IMU e procedere alla stampa del modulo di pagamento, il cui versamento dovrà avvenire in base alle scadenze sopra indicate.