Disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020

Il Dpcm 26 aprile 2020 definisce le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta “Fase 2”. Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

Le principali misure adottate sono le seguenti:

– gli spostamenti all’interno della regione sono consentiti solo per comprovati motivi di lavoro, salute, situazioni di necessità (si considerano come necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purché si rispettino il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie);

– gli spostamenti e i trasferimenti fuori regione, con qualsiasi mezzo,sono ammessi solo per comprovate esigenze di lavoro, assoluta urgenza, o motivi di salute;

– in ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

– è confermato l’obbligo di rimanere a casa per chi presenta sintomi influenzali, da infezione respiratoria e febbre;

– è confermato il divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati;

– è confermata la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;

– è confermata la sospensione delle manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, in luogo sia pubblico sia privato (quindi anche le feste private nelle abitazioni private);

– è confermata la sospensione delle cerimonie civili e religiose;

– pur essendo consentite, a certe condizioni, le cerimonie funebri, per espressa volontà dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto e dell’Arcivescovo di Lanciano-Ortona, nel nostro territorio, fino a nuove comunicazioni, si continuerà a svolgere il servizio funebre come fatto finora, cioè con la sola benedizione esequiale;

– è confermata la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita dei generi alimentari e di prima necessità;

– restano chiusi i mercati, salve le attività di vendita di soli generi alimentari;

– è confermata la sospensione delle attività di bar e ristorazione (ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie) ma sono consentiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, la consegna a domicilio e l’asporto (con divieto assoluto di consumazione sul posto e assembramento all’esterno del locale);

– restano sospese le attività di barbieri, parrucchieri, estetisti;

– restano sospese le attività produttive industriali-commerciali, a eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 (quindi anche edilizia, automobile, componentistica); le attività non sospese rispettano il protocollo di sicurezza sanitaria del 24 aprile 2020;

– le aree attrezzate per il gioco dei bambini continuano a restare chiuse;

– è confermato il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto (consentita l’attività motoria o sportiva individuale, con accompagnatore nel caso di minori e non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per le altre attività);

– ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Documentazione allegata:

Autocertificazione per gli spostamenti
Allegato 3 del Dpcm – Attività produttive non sospese
Protocollo sanitario aziendale
FAQ Dpcm “Fase 2”