Disposizioni del DPCM del 22 marzo 2020

Pubblichiamo una sintesi del DPCM del 22 marzo 2020 contenente misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 su tutto il territorio nazionale.

Le misure adottate saranno efficaci dal 23 marzo al 3 aprile 2020 (N.B. prorogate al 13 aprile 2020) e si cumulano a quelle del DPCM 11 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 (entrambi prorogati fino al 3 aprile):

• non è più consentito alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal Comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

• non sono più consentiti gli spostamenti giustificati dal rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

• per le attività commerciali si conferma quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

• sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (l’elenco delle attività consentite potrà essere integrato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico);

• le attività produttive sospese potranno proseguire solo se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

• le attività professionali non sono sospese fermo restando il rispetto le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020 (rispetto delle misure di sicurezza anticontagio, lavoro agile, sanificazione dei luoghi di lavoro);

• per le Pubbliche Amministrazioni l’attività di “smart working” è la regola ordinaria, l’attività in presenza è l’eccezione da svolgersi solo per servizi individuati come indifferibili;

• restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività per cui non opera la sospensione, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano tali condizioni;

• sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

• è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;

• sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano tali condizioni. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;

• sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive;

• le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;

• le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Documentazione allegata:

Modulo di autodichiarazione per gli spostamenti
Allegato 1 – Elenco delle attività consentite
Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020
FAQ DPCM