Disposizioni del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 e dei DPCM 11 giugno e 7 settembre 2020

Pubblichiamo i principali riferimenti al Decreto-Legge n. 33 del 16 maggio 2020 e ai DPCM 11 giugno e 7 settembre 2020 sulle misure vigenti per il contenimento del contagio nell’attuale contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Prorogate fino al 7 ottobre 2020 tutte le misure vigenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Consulta qui il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020

– dal 18 maggio 2020 vi è libertà di circolazione all’interno delle regioni;

– fino 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

– fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

– è vietato spostarsi dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata;

– la quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’Autorità Sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;

– è vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 (i.e. il DPCM del 17 maggio 2020). Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

– le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

– le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio; nel caso della Chiesa cattolica romana si fa riferimento al protocollo firmato dal Presidente della CEI in data 7 maggio 2020 e in vigore dal 18 maggio 2020 (si veda l’allegato 1 al DPCM);

– le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore e universitaria, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, continueranno a essere sospese in presenza e svolte a distanza;

– le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee-guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee-guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee-guida adottati a livello nazionale. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee-guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

– i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5 °C devono rimanere presso il proprio domicilio contattando il proprio medico curante;

– è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al DPCM;

– è consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, anche in aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di 2 metri per l’attività sportiva e di 1 metro per ogni altra attività;

– l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del Decreto-Legge n. 33 del 2020;

– a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee-guida emanate dall’Ufficio per lo Sport;

– lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica a condizione che siano osservate le distanze sociali e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi del TULPS;

– le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee-guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;

– gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;

– il servizio di apertura dei luoghi della cultura è assicurato a condizione che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, nonché dei flussi, garantiscano la fruizione contingentata e comunque tale da consentire il rispetto dei protocolli, della distanza di sicurezza e del divieto di assembramento;

– le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee-guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee-guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al DPCM; è raccomandata l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 al DPCM;

– le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le Regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee-guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee-guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee-guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al DPCM; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

– le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee-guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee-guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee-guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

– le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee-guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee-guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al DPCM. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità;

– le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al DPCM, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive;

– sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12 al DPCM, nonché, peri rispettivi ambiti di competenza, il protocollo relativo ai cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13 al DPCM, e il protocollo relativo al settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14 al DPCM;

– è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza; non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;

– l’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

– è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 16.

Si propongono in consultazione gli allegati al DPCM 11 giugno 2020.