Decreto riaperture: cosa cambia dal 26 aprile per le attività economiche

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 il decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Dopo un lungo periodo di chiusure, scattano, dal prossimo 26 aprile, le nuove regole su spostamenti e aperture delle attività economiche.

Servizi di ristorazione

– dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché delle modalità previste dai medesimi provvedimenti e dai protocolli e dalle linee guida agli stessi allegati ai medesimi provvedimenti.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

– dal 1° giugno 2021nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione potranno riaprire anche al chiuso solo a pranzo, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dal presente decreto, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dai protocolli e dalle linee guida allegati ai medesimi provvedimenti.

– restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

– Il comma 1 dell’art 30 del Decreto Sostegni pubblicato in GU N 41 DEL 22 MARZO 2021 contiene la modifica del termine di esenzione  per il versamento del canone unico previsto dalla legge di Bilancio per il 2020 (legge 160/2019) fino al 30 Giugno 2021, salvo proroghe.

Altre attività produttive

– Visto la proroga dello stato di emergenza pandemica fino al 31 luglio 2021, è intenzione dell’amministrazione comunale aiutare anche le attività commerciali escluse dal perimetro del decreto, per quanto riguarda le occupazioni di suolo pubblico.

– Considerato che San Vito Chietino è un comune che basa le proprie attività sul turismo, sulla socialità e sulla condivisione di tempi e spazi;

– Evidenziato che sono necessari interventi atti a sostenere il sistema produttivo, con particolare riguardo a quei servizi che erano autosufficienti e che ora vanno preservati, come ad esempio attività turistico/ricettive, la ristorazione ed il consumo sul posto di prodotti alimentari oltreché la vendita al dettaglio;

– Ritenuto che il sostegno dei predetti servizi produttivi sia doveroso in considerazione della necessità di tutelare i livelli occupazionali e di garantirne la resistenza fino all’uscita definitiva dall’emergenza sanitaria verrà applicato il termine di esenzione del pagamento di cui al comma 1 dell’art 30 del Decreto Sostegni pubblicato in GU N 41 DEL 22 MARZO 2021, salvo proroghe, come delineato dalla Delibera di Giunta Comunale n°60/2020 e n°33/2021.

LINEE GUIDA ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Documentazione allegata:

– Richiesta occupazione suolo pubblico (domanda semplificata, ai sensi degli comma 1, lettera “b” dell’art. 30 del Decreto Sostegni, valida fino al 30/06/2021) –  versione wordversione pdf