Si riassumono le disposizioni più rilevanti dei DPCM del 9 e 11 marzo 2020.
AGGIORNAMENTO 12/03/2020 ORE 10:50
– È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
– Evitare ogni spostamento delle persone fisiche e uscire di casa per lo stretto necessario e indispensabile: per recarsi in altri Comuni è necessario compilare e presentare ai controlli di polizia la dichiarazione allegata, ma anche chi esce a piedi all’interno del Comune deve portare l’autocertificazione per gli eventuali controlli di polizia.
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Gli spostamenti dovranno essere motivati da:
a) comprovate esigenze lavorative
b) situazioni di necessità
c) motivi di salute
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
– Chi presenta sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C deve rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
– È vietato lasciare la propria abitazione a chi è in quarantena o è risultato positivo al virus;
– Sono sospese le attività di ristorazione, bar ed esercizi commerciali, con l’eccezione di farmacie, parafarmacie, supermercati e punti vendita di generi alimentari e di prima necessità indicati nell’allegato qui sotto (vedi allegato 1), edicole e tabaccai, il cui gestore è comunque chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
– Sono sospese le attività di servizio alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti), con l’eccezione di quelle indicate nell’allegato qui sotto (vedi allegato 2);
– Sono garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare;
– Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati: sono pertanto chiusi gli impianti sportivi pubblici comunali (campo sportivo, palestra, campetti da gioco);
– Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
– Le attività scolastiche ed educative sono sospese fino al 3 Aprile 2020, per le scuole di ogni ordine e grado, compreso il Nido d’Infanzia “Delfino Blu”;
– Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
– I cimiteri comunali sono chiusi al pubblico;
– Sono chiusi i musei e gli altri luoghi della cultura (le biblioteche comunali resteranno chiuse);
– È promossa la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
– Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private a esclusione di quelle con valutazione in modalità telematica o su basi curricolari e quelle per personale sanitario;
– Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto;
– Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Documentazione allegata:
– Modulo di autodichiarazione per gli spostamenti
– Allegato 1 – Eccezioni attività commerciali
– Allegato 2 – Eccezioni servizi alla persona