(Pubblicato ai sensi dell’art. 10, c. 8 lett. a), D.lgs. n. 33/2013; art. 1, c. 8,1 n. 190/2012; art. 43, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
– illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
– condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
– illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
– atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
– atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
– atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Canali di segnalazione
– interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
– esterno (ANAC);
– divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
– denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
Ragionevolezza
Al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa
Valutazione dell’interesse pubblico e dell’interesse personale del segnalante
Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato;
I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001
Si informa che le segnalazioni effettuate in forma anonima non sono considerate ai sensi dell’art. 54-bis e sono trattate come segnalazioni ordinarie Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l’eventuale tutela legale. Si informa che, laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, l’ANAC provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Laddove le competenti Autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, l’ANAC è tenuta a fornire tale indicazione.
– Banca dati Portale PIAO (Art. 9-bis, D.lgs. n. 97/2016)
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Segretario Comunale: Dott.ssa Antonella Marra
– Decreto di nomina del Responsabile
Documentazione allegata:
– Relazione dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione
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– Relazione dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione
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– Relazione dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione
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– Relazione dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione
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– Relazione dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione