Ulteriore proroga del bando per il rilascio di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

Si avvisa che, con Determina n. 2 del 18/11/2020, è stata stabilita una ulteriore proroga per la presentazione delle domande inerente il bando per l’assegnazione di nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, al fine di consentire la massima partecipazione con pari opportunità al bando in oggetto.

Le richieste di concessione potranno pervenire entro e non oltre il 31/12/2020 con le modalità e relativa documentazione indicate espressamente nel bando pubblicato in data 12 marzo 2020.

Documentazione allegata:

Determinazione n. 2 del 18/11/2020
Determinazione n. 1 del 26/10/2020
Determinazione n. 104 del 15/10/2020
Piano Demaniale Marittimo comunale (PDMc)

Precisazione n. 1 – In relazione alle aree oggetto di nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative (di cui al bando pubblicato all’Albo Pretorio al n. 162/2020 in data 14 marzo 2020), le superfici da considerare ai fini della applicazione degli indici delle Norme Tecniche di Attuazione del PDM comunale, sono quelle indicate nelle tavole del citato PDM.

Precisazione n. 2 – La definizione di barriera visiva è data dall’art. 5 comma 13 del vigente Piano Demaniale Marittimo Regionale (al quale si rimanda) che prevede l’esclusione dal computo della barriera visiva del fronte occupato dalle cabine spogliatoio, qualora quest’ultime hanno un fronte massimo occupato pari a (o inferiore) a mt. 4,00 (in n.2 file di cabine).

Precisazione n. 3 – Il limite posto a monte dell’area demaniale A6 è il confine catastale tra la proprietà provinciale (ex tracciato ferroviario) ed il demanio marittimo.

Precisazione n. 4 – Il Piano Demaniale Marittimo comunale non ha consistenza giuridica rispetto alle aree esterne al demanio marittimo e non ha potere conformativo rispetto ad esse. Ciò premesso, l’utilizzo delle aree esterne contigue al demanio marittimo, denominate SeA5 e SeA6, è disciplinato dall’art. 24 delle NTA del Piano Demaniale Marittimo comunale, con i limiti e le prescrizioni ivi indicati.

Precisazione n. 5 – Nella proposta progettuale riferita all’area A6, la superficie da considerare per l’applicazione degli indici previsti nelle Norme Tecniche del Piano Demaniale Comunale è esclusivamente quella riferita all’Area A6 (da non sommare alla superficie dell’area SeA6).

Precisazione n. 6 – Nell’area SeA6, ai sensi dell’art. 24 delle NTA del Piano Demaniale Marittimo comunale, l’Amministrazione comunale orienta esclusivamente azioni di valorizzazione della Costa dei Trabocchi. In particolare sono promosse le azioni per:
– messa in sicurezza degli accessi pedonali tra la Via Verde e l’area demaniale marittima;
– arredo utile alla sosta di chiunque voglia godere del paesaggio percepito;
– piccolissimi box a supporto delle aree attrezzate (servizi igienici, bar, spogliatoio, ripostiglio);
– accessi al mare.
Tutti i manufatti realizzati su tale area devono essere esclusivamente in legno e removibili a fine della stagione estiva e devono avere sempre l’autorizzazione preventiva da parte della Provincia di Chieti.

Precisazione n. 7 – La definizione di “impianti mobili” è data dall’art. 3 comma 3 del vigente Piano Demaniale Marittimo Regionale, che recita “sono impianti mobili le strutture accessorie (arredo esterno, parco giochi, attrezzature balneari, tendaggi e gazebi, piattaforme mobili, tetti fonici, percorsi di mobilità e di accessibilità alla concessione) e le strutture leggere di facile rimozione per servizi balneari di modeste dimensioni, laddove specificatamente previste nei P.U.A., permanenti limitatamente alla stagione balneare, fatta eccezione per il corridoio di libero accesso alla battigia che dovrà essere mantenuto per tutto l’arco dell’anno (L. 296/06 e L.104/92)”.

Precisazione n. 8 – Ai fini della comprova del requisito di “gestione diretta della concessione” previsti nei criteri premiali del bando, la creazione di una eventuale società per la gestione della concessione demaniale può avvenire successivamente alla aggiudicazione della procedura, a condizione che detta società sia costituita anche dal soggetto (persona fisica) aggiudicatario della procedura.

Precisazione n. 9 – In merito alla documentazione da inserire all’interno della Busta “B”, il bando specifica analiticamente i documenti necessari – punti 1) e 2) – e tra questi, al punto 1, richiede una relazione tecnico-illustrativa del progetto, a firma di un tecnico abilitato, che dovrà essere suddivisa in n. 9 paragrafi distinti dalla lettera a) alla lettera i). Tra i suddetti paragrafi, quello elencato al punto g) prevede l’illustrazione degli elementi utili alla qualifica del concorrente. Per soddisfare il predetto punto è necessario indicare le risorse tecniche e finanziarie che il concorrente, qualora aggiudicatario, avrà a disposizione per la realizzazione di quanto proposto nella propria offerta tecnica. E’ inoltre possibile indicare l’eventuale possesso di certificazioni di qualità e/o ambientali nonché di qualifiche specifiche nel settore. Il non possesso delle predette certificazioni/qualifiche non pregiudica la partecipazione alla gara, mentre viene sanzionata con l’esclusione dalla gara il mancato inserimento nella Busta “B” della documentazione richiesta dal bando.

Precisazione n. 10 – In riferimento al punto 9 (criteri di valutazione) del bando, il gestore di una attività extra alberghiera, annoverata all’art. 12 del D.Lgs. 23/05/2001, n. 79, può considerarsi soggetto imprenditoriale attivo nel settore del turismo, a condizione detta attività sia iscritta al registro delle imprese, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del citato D.Lgs. 79/2001.

Precisazione n. 11 – L’art. 15 delle N.T.A. del PDM comunale disciplina la spiaggia libera attrezzata, stabilendo che Il Piano Demaniale Marittimo comunale non ha consistenza giuridica rispetto alle aree esterne al demanio marittimo e non ha potere conformativo rispetto ad esse. Ciò premesso, l’utilizzo delle aree esterne contigue al demanio marittimo, denominate SeA5 e SeA6, è disciplinato dall’art. 24 delle NTA del Piano Demaniale Marittimo comunale, con i limiti e le prescrizioni ivi indicati.
Per quanto sopra, nella proposta progettuale riferita all’area A6, la superficie da considerare per l’applicazione degli indici previsti nelle Norme Tecniche del Piano Demaniale Comunale è esclusivamente quella riferita all’Area A6 (da non sommare alla superficie dell’area SeA6).
Nell’area SeA6, ai sensi dell’art. 24 delle NTA del Piano Demaniale Marittimo comunale, l’Amministrazione comunale orienta esclusivamente azioni di valorizzazione della Costa dei Trabocchi. In particolare sono promosse le azioni per:
– messa in sicurezza degli accessi pedonali tra la Via Verde e l’area demaniale marittima;
– arredo utile alla sosta di chiunque voglia godere del paesaggio percepito;
– piccolissimi box a supporto delle aree attrezzate (servizi igienici, bar, spogliatoio, ripostiglio);
– accessi al mare.
Tutti i manufatti realizzati su tale area devono essere esclusivamente in legno e removibili a fine della stagione estiva e devono avere sempre l’autorizzazione preventiva da parte della Provincia di Chieti.

Precisazione n. 12 – Questo Comune, con Determinazione n. 104 del 15/10/2020 ha già precisato che nelle aree a spiaggia libera attrezzata è possibile l’istallazione di un chiosco-bar con superficie e volume da conteggiare nei limiti imposti dall’art 14 del NTA del PDM (volumi e tettoie non potranno coprire più del 5% dell’area totale destinata a spiaggia libera attrezzata, e potranno essere realizzati con il limite di una superficie massima di mq. 25).
Il bando prevede la partecipazione, oltre alle persone fisiche, anche di Società, Cooperative, Consorzi ed Imprese in genere. È pertanto consentita la partecipazione di una Associazione Onlus.